venerdì 30 settembre 2016

ELEZIONE DEI SINDACI E CONSIGLIERI
LA REGIONE APPROVA NUOVE NORME
Di Pippo Bufardeci

L’assemblea regionale siciliana ha provveduto ad apportare delle modifiche sostanziali alla legge regionale per la elezione dei sindaci e dei consigli comunali nell’isola.
Altre modifiche riguardano lo scioglimento del consiglio comunale o la decadenza del sindaco e della sua giunta.
Tutte queste modifiche però non si applicheranno alle amministrazioni comunali elette, ma avranno attuazione pratica per quegli organismi che procederanno al loro rinnovo, con future elezioni, dopo la loro scadenza.
Non vogliamo impelagarci nell’esame della parte tecnica del nuovo provvedimento per evitare un’asfittica e tediosa elencazione di articoli e di adempimenti, ma diamo soltanto uno spaccato delle modifiche più significative che, anche se tecniche, hanno una loro importante valenza politica.
Innanzitutto evidenziamo che viene aumentata la platea dei comuni che voteranno con il sistema maggioritario perché si passa dai comuni con un massimo di 10000 mila abitanti a quelli con un massimo di 15000 abitanti. Significa che in tutti questi comuni non si esercita il ballottaggio perché ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista e viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. La lista a lui collegata, se supera il 40% dei voti, ottiene il 60% dei consiglieri comunali e la seconda lista classificata il 40%.
Questa è la norma generale e non trattiamo le eventuali eccezioni sia perché sarebbe prolisso e sia perché non facilmente verificabili dal punto di vista tecnico ed anche non in linea con la brevità di un articolo giornalistico.
Con questa nuova modifica della legge elettorale si introduce un elemento significativo per la elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti perché riduce di molto l’eventualità che si possa verificare il ballottaggio fra i due candidati maggiormente votati in quanto, per essere eletti sindaci, è necessario che si superi il 40% dei voti e non più il 50% più uno. Naturalmente, anche in questo caso, le liste collegate al sindaco vincente ottengono il 60% dei consiglieri comunali.
Solo se nessuno dei candidati supera questa nuova soglia si procederà al ballottaggio.
Dal punto di vista politico significa che saranno molti di più i comuni dove non si procederà al mercato post elezione delle aggregazioni e dei collegamenti di nuove liste a quelle passate al ballottaggio e si eviterà lo scambio di posti e favori.
Altra modifica importante è rappresentata dalla reintroduzione del collegamento fra il voto di lista ed il candidato sindaco per cui votando una lista si dà, automaticamente, il voto al sindaco ad essa collegata.
Anche qui, se vogliamo dare una lettura positiva, possiamo affermare che si evitano accordi sottobanco e mercimonio fra elettori di una lista ed il sindaco di un’altra lista o situazioni in cui il sindaco eletto risulta scollegato dalla sua maggioranza.
Altra novità che ritengo giusta è rappresentata nel riconoscere al candidato sconfitto, che ottiene il maggior numero di voti dopo l’eletto, di far parte del consiglio comunale con la qualifica di consigliere e partecipare alla vita attiva dell’amministrazione comunale.
Esso deve però superare il 20% dei voti validi ed il seggio viene sottratto al numero di consiglieri assegnati alle liste perdenti.
In merito alla cessazione dalla carica di sindaco, per le più varie ragioni, si è legiferato nel senso della cessazione, dalle sue funzioni, anche per il consiglio comunale.
Allo stesso modo le dimissioni contestuali, del 60% dei consiglieri comunali nei comuni inferiori a 15000 abitanti e dei due terzi negli altri, comporta automaticamente la decadenza del sindaco e della sua giunta.
Quindi un collegamento stretto fra i due organismi comunali che potrebbe spingerli ad operare con maggiore sinergia senza strumentali forzature politiche per eliminarsi a vicenda.
A nota finale di questo rapido esame delle nuove disposizioni in materia di elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali nell’ambito della regione siciliana, vogliamo evidenziare un aspetto di natura tecnico ed uno di natura politica.
Il primo riguarda la dispersione in mille rivoli di leggi e leggine astruse e spesso incomprensibili per cui, chiunque voglia capire, è costretto ad esaminare e collegare una marea di disposizioni e di testi, mentre sarebbe utile ed intelligente accorpare, da parte della regione, in un unico testo tutta questa variegata e dispersa normativa riguardante le disposizioni di legge in materia elettorale.
Il secondo aspetto di natura politica riguarda la non volontà o coraggio, manifestate dal legislatore, di inserire un limite temporale di svolgimento del proprio compito, non solo per i sindaci, ma soprattutto per i consiglieri comunali ed assessori che spesso, con la loro eterna permanenza in seno al consiglio comunale o nella gestione della cosa pubblica, determinano condizioni di incrostazione politica, di assuefazione o, peggio, di combutte più o meno legali.
Una scadenza come quella prevista per i sindaci o un turno di riposo nell’essere eletti, sarebbe di buon auspicio per la democrazia e per la trasparenza.


(30.09.2016.   Pubblicato dal periodo TIMEOUT di Siracusa attualmente in edicola)