Il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge
elettorale per la elezione del parlamento italiano secondo la visione degli
accordi fra il premier Renzi, i partiti della sua maggioranza e gli accordi
stipulati con Forza Italia.
Dopo questa approvazione la legge ritornerà alla Camera dei
Deputati in seconda lettura in quanto al Senato sono state apportate modifiche
rispetto al testo approvato precedentemente dalla Camera.
Se in questo ramo del Parlamento non vi saranno ulteriori
modifiche, in fase di approvazione, la
legge entrerà definitivamente a far parte del nostro sistema giuridico e
regolerà la elezione del nuovo Parlamento.
Se la Camera dei Deputati apporterà ulteriori modifiche essa
ritornerà nuovamente al Senato per l’approvazione definitiva.
Se ci dovessero essere le elezioni politiche, prima della
definitiva approvazione della nuova legge da parte del Parlamento, queste si
svolgerebbero con la legge elettorale esistente emendata con gli interventi
della Corte Costituzionale.
COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE:
Essa si basa sulle liste e non sulle coalizioni anche se,
per lista, non bisogna necessariamente intendere un solo partito in quanto più
partiti potrebbero formare un’unica lista.
CHI VINCE:
la
lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi conquista
il premio di maggioranza che le permetterà di avere la maggioranza assoluta dei
seggi e quindi dei parlamentari. Se nessuna lista ottiene il 40% si procede al
ballottaggio fra le due liste che, sul piano nazionale, abbiano ottenuto le
maggiori percentuali. Non sono ammessi, in questa fase, apparentamenti come
avviene per la elezione al ballottaggio dei sindaci.
La
lista che risulterà vincitrice del secondo turno elettorale otterrà il premio
di maggioranza che consiste nel 55% dei seggi al netto degli eletti nelle circoscrizioni
estere e nelle province autonome. In termini assoluti si tratta di 340
parlamentari.
SBARRAMENTO:
Per accedere alla spartizione dei seggi rimanenti dopo
l’assegnazione del premio di maggioranza, ogni lista dovrà superare il 3% dei
voti validi su scala nazionale. L’assegnazione dei seggi complessivi avviene
prima a livello nazionale e poi assegnati nei vari collegi.
COLLEGI ELETTORALI E LISTE:
I collegi elettorali saranno 100 ed in ognuno di essi saranno presenti i
partiti con le loro liste.
Ogni lista indicherà il capolista che sarà eletto
automaticamente se, alla lista corrispondente, verrà assegnato almeno un
deputato. Ogni capolista può essere candidato in non più di dieci collegi elettorali
diversi.
In ogni lista, pena l’esclusione, ogni genere deve essere
rappresentato da almeno il 40% dei componenti la lista stessa.
PREFERENZE:
Gli altri seggi conquistati dalla lista nei collegi verranno
assegnati, a scalare, ai candidati più votati che hanno cioè ottenuto le
maggiori preferenze.
Le preferenze sono ammesse nel numero massimo di 2.
La seconda preferenza
deve andare ad un candidato di genere diverso rispetto alla prima espressa. Se
ciò non avviene si annulla la seconda preferenza.
ENTRATA IN VIGORE:
Per evitare uno strumentale ritorno anticipato alle urne in
base alla nuova legge elettorale, si è inserita la clausola che prevede
l’entrerà in vigore della legge dal primo luglio del 2016.
SENATO:
Nel tempo che intercorrerà dall’approvazione definitiva
della legge elettorale e della sua entrata in funzione, sarà approvata la nuova
legge di composizione del Senato che non sarà più elettivo e non avrà più i
poteri che detiene attualmente.
( Elaborazione a cura di Pippo Bufardeci per il libro: I SISTEMI ELETTORALI, STRUMENTO DI
DEMOCRAZIA)
Siracusa 07/02/2015
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