lunedì 21 novembre 2016


NORMATIVE PIU’ RIGIDE SULLE FIRME ELETTORALI

Non voglio entrare nel merito della vicenda delle firme ricopiate dal movimento 5 stelle per le elezioni comunali di Palermo e, secondo le ultime indiscrezioni, anche per il passato svolgimento del referendum.
Il fatto è grave sia dal punto di vista giuridico che politico, ma dobbiamo aspettare le decisioni finali della magistratura che se ne sta occupando ed anche le decisioni di natura politica che saranno prese dagli interessati cinquestellati che sono stati attori di questo contestato imbroglio o superficialità che la legge non permette.
Quello che mi preme sottolineare è la leggerezza con cui i gruppi politici e le persone addette alla preparazione della modulistica e degli adempimenti previsti per legge per la presentazione di una qualsiasi lista mettono in campo anche di fronte a regolamenti e normative che ne disciplinano tutto l’iter burocratico.
Questo clima goliardico e poco consono all’importanza giuridica degli atti è stato, dobbiamo dirlo senza ipocrisia, agevolato anche da un certo lassismo nell’applicazione delle norme e da emendamenti legislativi che hanno reso meno serio e meno responsabile il lavoro di qualsiasi addetto che si è speso per adempiere alla parte più tecnica del ciclo elettorale.
Mi riferisco alle continue sanatorie per coloro che avevano infranto la legge in tema di propaganda elettorale con l’affiggere i manifesti fuori dagli spazi o sovrapposti a quelli degli altri contendenti, così come per la pubblicità a mezzo camper, auto od altro.
Quello delle firme è comunque il più importante.
Qui si è passati da una fase di giusta rigidezza per cui l’elettore che voleva appoggiare una lista sottoscrivendola doveva farlo in presenza di un notaio o del segretario comunale a quella più allegra difronte anche a politici che ricoprono cariche istituzionali o di semplici delegati amministrativi.
Con il passare degli anni anche i soggetti delegati dalla legge ad autenticare le firme dei cittadini hanno interpretato, l’autentica elettorale, allo stesso modo di un’altra semplice firma di qualsiasi documento soggettivo per cui l’atto più importante è stato l’autentica della firma tou- cour e non perchè inserita nel contesto dello scopo per cui è stata apposta.
Cioè è venuto meno il concetto per cui quella firma sulla scheda avalla e condivide un atto politico importante e come lo è la presentazione di una lista elettorale.
Per questa ragione il dato fondamentale non diventa l’autentica in se stessa, ma il collegamento con la lista che si vuole presentare.
 Ecco allora che le firme devono essere autenticate a corredo di una lista di candidati che deve essere inserita in testa al modulo di sottoscrizione e di tutti gli altri moduli allegati.
L’apposizione della firma attesta che l’elettore, fuori dai partiti rappresentati in Parlamento, sia nazionale che regionale, intende competere nella campagna elettorale in modo autonomo con una propria lista che lo rappresenta e che sottoscrive in base alle disposizioni legislative.
L’autentica si fa per individuare esattamente l’elettore, la sua libera volontà di sottoscrivere la lista impedendogli, nel contempo, di firmare per altra lista incorrendo nella normativa sanzionatoria elettorale che permette la sottoscrizione di una sola lista.
Invece è invalso l’uso di fare firmare, anche in assenza dell’autenticatore, dei fogli volanti senza alcuna lista che possono poi essere abbinate a qualsiasi schieramento all’insaputa dei sottoscrittori e spesso anche in contraddizione con la volontà del sottoscrittore.
Chi firma non ha più la certezza di avere sottoscritto una lista di candidati a lui congeniali, ma può avallare anche gruppi politici fuori dal proprio intendimento o candidati a lui non accetti.
Ecco perché ritengo che il legislatore dovrebbe intervenire con una normativa più restrittiva eliminando molte delle figure attualmente autorizzate; chiarendo che le firme sono a piè di lista che deve già essere stabilita, redatta e non mutabile e che la magistratura dovrebbe applicare con maggiore rigidità intanto le norme esistenti.
Tutte queste cose non sono atti formali e secondari, ma elementi importanti ed indispensabili per la correttezza delle operazioni elettorali e soprattutto per la dignità del cittadino elettore che vuole svolgere con serietà e responsabilità il proprio diritto di essere soggetto attivo nella scelta dei vari candidati.
Pippo Bufardeci

 21/11/2016

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