NORMATIVE PIU’ RIGIDE SULLE
FIRME ELETTORALI
Non voglio entrare nel merito
della vicenda delle firme ricopiate dal movimento 5 stelle per le elezioni
comunali di Palermo e, secondo le ultime indiscrezioni, anche per il passato
svolgimento del referendum.
Il fatto è grave sia dal punto di
vista giuridico che politico, ma dobbiamo aspettare le decisioni finali della
magistratura che se ne sta occupando ed anche le decisioni di natura politica
che saranno prese dagli interessati cinquestellati che sono stati attori di
questo contestato imbroglio o superficialità che la legge non permette.
Quello che mi preme sottolineare
è la leggerezza con cui i gruppi politici e le persone addette alla
preparazione della modulistica e degli adempimenti previsti per legge per la
presentazione di una qualsiasi lista mettono in campo anche di fronte a
regolamenti e normative che ne disciplinano tutto l’iter burocratico.
Questo clima goliardico e poco
consono all’importanza giuridica degli atti è stato, dobbiamo dirlo senza
ipocrisia, agevolato anche da un certo lassismo nell’applicazione delle norme e
da emendamenti legislativi che hanno reso meno serio e meno responsabile il
lavoro di qualsiasi addetto che si è speso per adempiere alla parte più tecnica
del ciclo elettorale.
Mi riferisco alle continue
sanatorie per coloro che avevano infranto la legge in tema di propaganda
elettorale con l’affiggere i manifesti fuori dagli spazi o sovrapposti a quelli
degli altri contendenti, così come per la pubblicità a mezzo camper, auto od
altro.
Quello delle firme è comunque il
più importante.
Qui si è passati da una fase di
giusta rigidezza per cui l’elettore che voleva appoggiare una lista
sottoscrivendola doveva farlo in presenza di un notaio o del segretario
comunale a quella più allegra difronte anche a politici che ricoprono cariche
istituzionali o di semplici delegati amministrativi.
Con il passare degli anni anche i
soggetti delegati dalla legge ad autenticare le firme dei cittadini hanno
interpretato, l’autentica elettorale, allo stesso modo di un’altra semplice
firma di qualsiasi documento soggettivo per cui l’atto più importante è stato
l’autentica della firma tou- cour e non perchè inserita nel contesto dello
scopo per cui è stata apposta.
Cioè è venuto meno il concetto
per cui quella firma sulla scheda avalla e condivide un atto politico
importante e come lo è la presentazione di una lista elettorale.
Per questa ragione il dato
fondamentale non diventa l’autentica in se stessa, ma il collegamento con la
lista che si vuole presentare.
Ecco allora che le firme devono essere
autenticate a corredo di una lista di candidati che deve essere inserita in
testa al modulo di sottoscrizione e di tutti gli altri moduli allegati.
L’apposizione della firma attesta
che l’elettore, fuori dai partiti rappresentati in Parlamento, sia nazionale
che regionale, intende competere nella campagna elettorale in modo autonomo con
una propria lista che lo rappresenta e che sottoscrive in base alle
disposizioni legislative.
L’autentica si fa per individuare
esattamente l’elettore, la sua libera volontà di sottoscrivere la lista
impedendogli, nel contempo, di firmare per altra lista incorrendo nella
normativa sanzionatoria elettorale che permette la sottoscrizione di una sola
lista.
Invece è invalso l’uso di fare
firmare, anche in assenza dell’autenticatore, dei fogli volanti senza alcuna
lista che possono poi essere abbinate a qualsiasi schieramento all’insaputa dei
sottoscrittori e spesso anche in contraddizione con la volontà del
sottoscrittore.
Chi firma non ha più la certezza
di avere sottoscritto una lista di candidati a lui congeniali, ma può avallare
anche gruppi politici fuori dal proprio intendimento o candidati a lui non
accetti.
Ecco perché ritengo che il
legislatore dovrebbe intervenire con una normativa più restrittiva eliminando
molte delle figure attualmente autorizzate; chiarendo che le firme sono a piè
di lista che deve già essere stabilita, redatta e non mutabile e che la
magistratura dovrebbe applicare con maggiore rigidità intanto le norme
esistenti.
Tutte queste cose non sono atti
formali e secondari, ma elementi importanti ed indispensabili per la
correttezza delle operazioni elettorali e soprattutto per la dignità del
cittadino elettore che vuole svolgere con serietà e responsabilità il proprio
diritto di essere soggetto attivo nella scelta dei vari candidati.
Pippo Bufardeci
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